Art. 10.
(Promozione e tutela dell'allattamento
al seno).

      1. Le amministrazioni sanitarie delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a vigilare affinché non si verifichino situazioni che in qualche modo possano interferire negativamente con la pratica dell'allattamento

 

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al seno, in particolare adoperandosi affinché:

          a) i reparti di maternità favoriscano l'adozione e la prosecuzione dell'allattamento al seno, attuando i più efficaci modelli organizzativi proposti al riguardo;

          b) al momento della dimissione non vengano forniti in omaggio prodotti o materiali in grado di interferire in qualunque modo con l'allattamento al seno. Le lettere di dimissioni per i neonati non devono prevedere uno spazio predefinito per la prescrizione del sostituto del latte materno.

      2. Al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste dal comma 1 le amministrazioni sanitarie si impegnano a svolgere attività di monitoraggio nei reparti maternità e a trasmettere i dati raccolti al Ministero della salute.